L’installazione di uno specchio parabolico, con relativo palo di sostegno, può essere assimilabile, per la segnaletica verticale, ad un impianto per attrezzature complementari, così come previsto dall’art. 38 comma 1° lettera “d” del Codice della Strada.
Occorre distinguere se lo specchio stradale richiesto è ad uso privato, in corrispondenza dello sbocco della via privata/accesso carraio, oppure all’incrocio tra due strade comunali.
All’utente privato può servire per uscire con veicoli in corrispondenza dello sbocco della via privata/accesso carraio. L’Ente pubblico lo installa in corrispondenza di quelle intersezioni stradali in cui la visibilità da parte degli automobilisti in transito, per ragioni fisiche dei luoghi, non è ottimale e non risolvibile in altra maniera.
Nel primo caso il cittadino deve chiedere l’autorizzazione e farsi carico delle spese di acquisto, posizionamento e manutenzione. Nel secondo caso è sufficiente una segnalazione alla quale faranno seguito i necessari sopralluoghi e provvederà, anche finanziariamente, il Comune.
Se l’area d’installazione dello specchio parabolico rientra su strada di pertinenza della Provincia occorre il relativo Nullaosta dell’Ufficio Tecnico della Provincia.
Appare evidente, quindi, che la richiesta di installazione di uno specchio parabolico dovrà necessariamente essere subordinata alla regolarità del passo carrabile, inteso per qualsivoglia situazione nell’accezione intesa dall’Art. 44 del DPR 495/1992 ( “(Accessi in generale)
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.”) in relazione al quale si senta la necessità di posizionare lo specchio.