Adempimenti e modalità di avvio dell’attività
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione
|
Norme che ne prevedono la produzione
|
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese
|
Art. 2195 Codice Civile
|
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
|
Art. 2082 codice civile
|
Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società
|
Artt. 31, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47 regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)
|
Ubicazione locali adibiti a vendita e loro disponibilità
|
Art. 32, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)
|
Specie e quantità delle armi in vendita
|
Art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)
|
Idoneità psico-fisica (assenza di malattie mentali oppure di vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abuso di alcool)
|
Art. 9, c.2, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps (r.d. n. 773/1931)
|
Possesso abilitazione tecnica di conoscenza armi ed esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti
|
Art. 8, c.3, L. N. 110/1975 e art. 49, Tulps (R.D. n. 773/1931)
|
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti
|
Art. 49 del Tulps (R.D. n. 773/1931)
|
Messa in opera di idonei sistemi antifurto nei locali in cui sono detenute armi ed esplosivi
|
Art. 20, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps
|
Conoscenza che le armi non possono essere trasportate fuori del negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza
|
Art. 34, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931)
|
Conoscenza che l’"armaiolo" deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, con indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute, da esibire a richiesta agli organi di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (da consegnare, alla cessazione dell'attività, all'autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione)
|
Artt. 35, commi 1, 2 e 3 tulps (r.d. n. 773/1931)
|
Conoscenza che l’"armaiolo" deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché specie e quantità delle armi vendute o acquistate ed estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati
|
Art. 35, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931)
|
Conoscenza che è vietato vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore
|
Art. 35, c.5, Tulps (R.D. n. 773/1931)
|
Conoscenza che è vietata la vendita ambulante delle armi mentre è, invece, permessa la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa autorizzazione del Questore
|
Art. 37, c.1, Tulps (R.D. n. 773/1931)
|
Consenso dell’eventuale rappresentante e insussistenza di condizioni ostative
|
Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931)
|
Insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 43 e 131 del t.u.l.p.s.
|
Artt. 11, 43 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931)
|
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali
|
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003
|
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
|
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000
|
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro .................... (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
- documentazione a supporto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
- SCIA prevenzione incendi nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti;
- autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
Requisiti per l’avvio e l’esercizio dell’attività
Requisiti soggettivi:
Idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool.
Abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti;
Morali:
Per l’esercizio del commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e non essere soggetti agli impedimenti soggettivi di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 11, Tulps, “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 43, Tulps “… non può essere concessa la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Ai sensi dell’art. 131, Tulps “Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
Requisiti oggettivi:
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all’art. 49 del TULPS;
Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 110/1975.