Tipologie di pratiche
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- variazione modalità di vendita;
- subingresso;
- modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
- cessazione dell’attività.
Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".
La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cuigli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
L’impresa può altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.