Adempimenti e modalità di avvio dell’attività
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato a selezione tra i candidati potenziali in base a criteri predeterminati atti ad assicurarne l'imparzialità (art. 16, D.lgs. n. 59/10).[3]
In attuazione dell’art. 70, c.5 del citato D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., con Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita in data 5 luglio 2012, sono stati individuati:
- i criteri che i comuni devono applicare nelle procedure di selezione;
- la durata minima e massima delle concessioni (da 7 a 12 anni);
- le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere, per cui:
a) le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (08 maggio 2010), sono prorogate per sette anni dalla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 59/2010 e, quindi, fino al 07 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni in scadenza dopo l’entrata in vigore dell’intesa in sede di Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza.
Con l’art. 6, c.8 del D.L. n. 244 del 30/12/2016è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018, del termine di scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso e aventi scadenza anteriore al 31/12/2018. Con la Legge n. 19/2017, di conversione del predetto Decreto, il legislatore ha riconosciuto la legittimità delle procedure selettive già avviate dai comuni e statuito l’obbligo, per le amministrazioni che non vi avessero ancora provveduto, di attivare tali procedure entro la suddetta data. I comuni dovranno, pertanto, stilare normali graduatorie in esito ai bandi, prevedendo il rilascio dei nuovi titoli abilitativi con decorrenza dal 01 gennaio 2019.
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese
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Art. 2195 codice civile
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile;
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Settore o settori merceologici e ubicazione posteggio
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Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98
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Possesso requisiti morali [5]
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Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010, art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011
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Rispetto disposizione di sicurezza, comunitarie e nazionali [6]
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Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98
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Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[7]
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Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..
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Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva [8]
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Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
Documentazione da allegare[9]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati
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Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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q
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Procura/Delega
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Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
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q
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Copia documento di identità del/i titolare/i
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Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
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q
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Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
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Nel caso di cittadini extracomunitari
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Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
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Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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q
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Procura/Delega
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Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
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q
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Copia documento di identità del/i titolare/i
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Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
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q
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Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
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Nel caso di cittadini extracomunitari
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q
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Dichiarazione da parte del Notaio
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Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
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q
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Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale.
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Nel caso di cessazione dell’attività
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Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati
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Denominazione allegato
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Casi in cui è previsto l’allegato
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q
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Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
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Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
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q
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- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione
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Requisiti per l’avvio e l’esercizio dell’attività
Requisiti generali
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Requisiti morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[10] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Note
[3] I titoli abilitativi hanno durata limitata e non possono essere rinnovati automaticamente.
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);