Contrarre matrimonio

Servizio attivo

Possono contrarre matrimonio un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.

A chi è rivolto

Cittadini che intendono contrarre matrimonio, maggiorenni oppure che abbiano compiuto i 16 anni, se autorizzati dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.

Descrizione

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:

  • secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;

  • secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).

Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.

Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.

Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

Come fare

Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.

Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).

Cosa serve

Nessuna documentazione richiesta.

Cosa si ottiene

La celebrazione di matrimonio religioso o con rito civile.

Tempi e scadenze

Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazione del matrimonio, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.

Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.

Costi

Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Sono condizioni impeditive:

  • l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);

  • la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);

  • la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);

  • la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);

  • per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).

Ulteriori informazioni

Il divorzio

Sotto questa generica definizione vengono ricompresi diversi atti che determinano la fine del matrimonio: lo scioglimento, se si tratta di matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili, se si tratta di matrimonio religioso; l’annullamento o la dichiarazione di nullità in altri casi specifici.

Il divorzio si ottiene con quattro modalità diverse, che dipendono sia dal tipo di matrimonio che dalle caratteristiche e dalla volontà degli sposi:

  • Mediante sentenza del giudice (rivolgersi ad un legale di fiducia)

  • Mediante sentenza di un giudice straniero o di un’autorità amministrativa che ne abbia facoltà secondo la legge dello stato straniero, che potrà essere trascritta in Italia in base a determinate caratteristiche del provvedimento

  • Mediante procedimento consensuale di negoziazione assistita da un legale

  • Mediante consenso espresso davanti all’ufficiale dello stato civile italiano

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva

Via della Repubblica, 15, 00060 Riano RM, Italia

Telefono: 06 901373208
Telefono: 06 901373211
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PEC: anagrafe-statocivile.comune.riano@pec.it
Argomenti:

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Pagina aggiornata il 18/11/2024