Qualora il cittadino decida di votare in Italia, l’opzione andrà esercitata con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
Dal 2016 la possibilità di votare all’estero per corrispondenza è estesa anche ai cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, dietro apposita opzione che va indirizzata al Comune di residenza, entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Tale opzione è valida per un’unica consultazione.