L'ordinanza n.71 del 07/10/2022:
Ordina
ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo, frontisti del corso d’acqua denominato “Fosso di Chiarano” lungo tutta la sua estensione ricadente nel territorio del Comune di Riano (RM), ciascuno per la propria quota territoriale, di attivarsi nell’immediatezza, con ultimazione del ripristino naturale dello stato dei luoghi entro 15 giorni (quindici), dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune di Riano.
Vieta
di depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali; di procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti; di realizzare movimenti terra, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni; di accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
Rammenta
di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d’acqua ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
Avverte
l'inadempienza ai precetti imposti con il presente provvedimento amministrativo, legittima l’Autorità comunale a procedere d’ufficio, con spese in danno agli inadempienti; inoltre con procedura prevista dalla legge 689/81, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art 7 bis, del T.U.E.L, da € 25,00 a € 500,00; il trasgressore ovvero il responsabile in solido potranno avvalersi della facoltà, con effetto liberatorio, di effettuare un pagamento in misura ridotta, stabilito dalla Giunta comunale, più le spese di procedimento e notifica; l’effettuazione del pagamento in misura ridotta o l’oblazione amministrativa della sanzione pecuniaria, non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le dovute opere necessarie; in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D. Lgs. n. 152/2006; ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241 contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’albo comunale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.
DISPONE
che il Comando di Polizia Locale, nonché tutti i soggetti ai quali è demandato l’espletamento della funzione di polizia amministrativa sanzionatoria, sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza; che copia della presente ordinanza, sia pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Riano (RM) e dovrà essere trasmessa:
- al Comando di Polizia Locale
- all’Ufficio Tecnico Comunale
- al Comando Stazione Carabinieri di Riano
- al Consorzio di Bonifica Litorale Nord
- alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio 2° Dipartimento IV
- alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio di Polizia Locale Dist. di Bracciano
- alla Regione Lazio – Dir. Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca