Gli alloggi per uso turistico di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art.1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
Per tali finalità, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
I richiedenti che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando la modulistica predisposta e trasmettono per via telematica all’Agenzia copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’art.2 del R.R. n. 8/2015.
Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite dai terzi.
Modulistica
- Autocertificazione (in allegato)
Altra documentazione
- Planimetria dell’unità immobiliare
- Attestazione ex d.p.r. 445/2000 attestante la disponibilità o il possesso dei locali
- Versamento dei diritti comunali, pari ad € 35