Si ricorda alla cittadinanza che, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 3 del Codice della Strada, vige l’obbligo di mantenere puliti terreni e siepi confinanti con strada, in modo da non restringere o danneggiare la stessa.
Inoltre, si ricorda ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo, di provvedere alla pulizia ordinaria del corso d’acqua denominato “Fosso di Chiarano”, ricordando che ai sensi dell’art.12 della legge Regionale n. 4 del 21/01/1984 e l’art. 31 della Legge Regionale n. 53 dell’ 11/12/1998 la manutenzione ordinaria è attribuita ai frontisti.
Ordinanza n. 71 del 07/10/2022