Autenticazione della firma
Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come per le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi non è prevista l’autenticazione del firma: è sufficiente sottoscriverle davanti al dipendente addetto o, qualora siano inviate per posta, per fax, tramite terza persona o per via telematica, allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
L’invio telematico della dichiarazione è consentito se:
- firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata);
- quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
L'autenticazione della sottoscrizione è prevista invece per le dichiarazioni:
- rivolte ai privati;
- da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
In questo caso il cittadino può autenticare la propria firma in calce alla dichiarazione anche all'Ufficio Anagrafe, presentandosi personalmente allo sportello munito di un valido documento di riconoscimento.
- L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.
L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.
- L’ufficiale di Anagrafe può autenticare la firma sui “passaggi di proprietà” di autoveicoli registrati al PRA, dietro presentazione dell’atto di vendita che, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, con la sola firma del venditore. Con l’autenticazione della firma, il passaggio di proprietà non è completato: sarà cura dei privati coinvolti recarsi presso il PRA o all’ACI per la trascrizione e i relativi pagamenti. Anche in questo caso l’autenticazione della firma sconta l’imposta di bollo e i diritti di segreteria per € 0,52. Nel caso il venditore sia una persona giuridica, la firma dovrà essere apposta da chi ne ha titolo, dietro presentazione di apposita documentazione da cui ciò risulti (statuto, visura camerale ecc.).