L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, richiedibile all’Ufficio Anagrafe nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
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deve essere redatto in forma scritta
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deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
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accordo delle parti;
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recesso da parte di una delle parti;
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matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
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morte di uno dei due contraenti.
La legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato.
Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
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accordo tra le parti;
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recesso unilaterale;
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matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
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morte di uno dei contraenti;
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cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di …….. di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.