L'Ordinanza - n. 92 del 31/07/2026 dispone
ai proprietari, possessori, conduttori e agli altri soggetti sui quali, in base alla normativa vigente, a titolodominicale, contrattuale, concessorio o ad altro titolo, gravino obblighi di custodia o manutenzione di terreni, opere o manufatti prospicienti, confinanti o interferenti con corsi d’acqua, fossi e canali presenti nel territorio del Comune di Riano, ciascuno esclusivamente per quanto di propria competenza:
1. VERIFICA, PULIZIA E MANUTENZIONE
Di verificare lo stato di manutenzione dei tratti, delle aree, delle pertinenze e delle opere di rispettiva competenza e di provvedere, ove necessario e nei limiti consentiti dalla normativa vigente:
a) alla rimozione di rifiuti, ramaglie, alberature cadute, materiali di risulta, materiali depositati e di ogni altro ingombro suscettibile di ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque;
b) al contenimento della vegetazione infestante qualora la stessa determini o possa determinare una riduzione della funzionalità idraulica;
c) alla manutenzione delle opere di attraversamento e dei manufatti di propria competenza, compresi imbocchi, griglie, tombini e analoghe opere funzionali al deflusso delle acque, assicurandone lo stato di efficienza;
d) alla rimozione, nei casi e con le modalità consentite dalla legge, degli accumuli di materiali suscettibili di determinare ostruzioni o restringimenti della sezione utile al deflusso;
e) al mantenimento delle condizioni necessarie affinché le acque possano defluire senza ostacoli artificialmente determinati;
f) alla periodica verifica dello stato di efficienza idraulica dei tratti prospicienti i rispettivi fondi, nei limiti degli obblighi posti a carico di ciascun soggetto dalla normativa vigente.
2. DIVIETO DI ALTERAZIONE DELL’ALVEO
Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza modificare arbitrariamente il profilo e l’andamento dell’alveo, la sezione idraulica, le quote delle sponde, il naturale corso delle acque e le opere idrauliche esistenti.
È vietata qualsiasi attività che determini un ostacolo o un aggravamento delle condizioni di deflusso ovvero possa trasferire o incrementare il rischio idraulico verso fondi o aree limitrofe.
3. AUTORIZZAZIONI E TITOLI NECESSARI
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa idraulica, ambientale, paesaggistica, urbanistico-edilizia e delle ulteriori disposizioni applicabili.
La presente ordinanza non costituisce titolo autorizzativo per l’esecuzione di opere, modificazioni dell’alveo, movimentazioni di terreno, interventi sulla vegetazione o altre attività per le quali la normativa vigente richieda concessione, autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso.
Qualora l’intervento necessario richieda un preventivo titolo, il soggetto interessato dovrà attivare tempestivamente il relativo procedimento presso l’Autorità competente.
4. RIFIUTI, DEPOSITI E MATERIALI
È vietato abbandonare, depositare o immettere negli alvei, sulle sponde e nelle relative pertinenze rifiuti, materiali di risulta, terre, ramaglie o altri materiali in violazione della normativa vigente o con modalità suscettibili di ostacolare il regolare deflusso delle acque.
La rimozione e la successiva gestione dei rifiuti eventualmente presenti dovranno essere effettuate nel rispetto della disciplina vigente in materia.
5. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA
È fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui all’art. 96 del R.D. n. 523/1904 e le ulteriori fasce di rispetto previste dalla normativa, dagli strumenti di pianificazione e dagli atti delle Autorità competenti.
In particolare, relativamente ai corsi d’acqua cui trova applicazione l’art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, dovrà essere rispettata la fascia di dieci metri prevista dalla predetta disposizione, ferme restando la corretta individuazione del limite dell’alveo, la disciplina applicabile al singolo corso d’acqua e le competenze dell’Autorità idraulica.
Sono fatte salve le opere e le attività legittimamente assentite dall’Autorità competente nei casi consentiti dall’ordinamento.
La presente ordinanza non determina autonomamente la qualificazione demaniale di fossi, canali o corsi d’acqua né l’individuazione del limite dell’alveo e delle relative fasce, che restano soggetti agli accertamentI previsti dalla normativa vigente.
6. OPERE, MANUFATTI E OCCUPAZIONI NON AUTORIZZATE
È fatto divieto di realizzare o mantenere, in violazione della normativa vigente, opere, manufatti, recinzioni, riporti di terreno, depositi o altre trasformazioni suscettibili di determinare restringimenti della sezione idraulica, impedimenti al deflusso o interferenze con gli alvei e le relative pertinenze.
L’eventuale presenza di occupazioni del demanio idrico, opere o manufatti privi dei necessari titoli sarà oggetto di specifico accertamento da parte degli uffici e delle Autorità competenti e dei conseguenti procedimenti previsti dalla legge.
7. SCARICHI
È vietata l’attivazione o il mantenimento di scarichi nei corsi d’acqua, fossi e canali in assenza delle autorizzazioni e degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.Gli scarichi eventualmente rilevati saranno sottoposti agli accertamenti degli enti competenti ai fini della verifica della loro regolarità.
8. TERMINE PER LA PRIMA VERIFICA E GLI INTERVENTI
I soggetti destinatari della presente ordinanza sono tenuti a effettuare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una prima verifica dello stato dei tratti, delle aree, delle opere e dei manufatti per i quali risultino tenuti alla manutenzione.
Entro il medesimo termine dovranno essere effettuati gli interventi di ordinaria manutenzione necessari e immediatamente eseguibili nel rispetto della normativa vigente.
Qualora gli interventi necessari siano subordinati a preventiva autorizzazione, concessione, nulla osta o altro atto di assenso, entro il medesimo termine il soggetto obbligato dovrà attivare il relativo procedimento presso l’Autorità competente.
Resta fermo l’obbligo di intervenire tempestivamente nelle situazioni per le quali la normativa vigente imponga termini o adempimenti più stringenti.
9. MANUTENZIONE PERIODICA
Successivamente alla prima verifica, i soggetti obbligati dovranno mantenere nel tempo le condizioni di efficienza dei tratti, delle aree e delle opere di rispettiva competenza, effettuando controlli periodici e intervenendo ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
Le verifiche dovranno essere intensificate in previsione dei periodi caratterizzati da maggiore piovosità, successivamente a eventi meteorici intensi e ogniqualvolta siano rilevati accumuli, ostruzioni o altre condizioni suscettibili di compromettere il regolare deflusso delle acque.
10. SEGNALAZIONE DELLE CRITICITÀ
Qualora siano rilevate situazioni di rischio o criticità la cui eliminazione non rientri nella competenza del soggetto interessato, le stesse dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Riano e/o all’Autorità competente, fornendo, ove possibile, indicazioni precise sulla localizzazione e sulla natura della criticità riscontrata.