Condizioni di caldo estremo. Tutela del benessere degli animali d'affezione.

Ordinanza - n. 85 del 20/07/2026

Data:

20 luglio 2026

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Descrizione

L'Ordinanza - n. 85 del 20/07/2026 dispone

A tutti i proprietari, possessori e detentori, anche temporanei, di animali presenti nel territorio del Comune di Riano, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026, quanto segue.

1. Nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 18:00, è vietato lasciare, detenere, collocare o mantenere cani, gatti e altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, box, giardini o altre aree esterne qualora non sia presente un'adeguata copertura ombreggiante stabile, tale da garantire la costante protezione dai raggi solari e sufficientemente ampia da consentire all'animale di muoversi liberamente e ripararsi dal calore.

2. È vietato lasciare gli animali in luoghi esposti direttamente ai raggi solari ovvero in condizioni tali da determinare l'esposizione al calore irraggiato o riflesso, nonché in ambienti nei quali il calore possa accumularsi determinando un aumento pericoloso della temperatura.

3. È vietato lasciare gli animali in luoghi chiusi, scarsamente ventilati o soggetti al cosiddetto "effetto cappa", privi di adeguata ventilazione naturale o meccanica.

4. Di garantire agli animali, in ogni momento della giornata, la costante disponibilità di acqua fresca, pulita, facilmente accessibile e in quantità adeguata alle condizioni climatiche e alle caratteristiche dell'animale. I contenitori dell'acqua devono essere collocati in posizione ombreggiata e in condizioni tali da evitarne il rapido surriscaldamento o il rovesciamento.

5. È vietato lasciare animali all'interno di autoveicoli in sosta, anche per pochi minuti, qualora le condizioni climatiche possano provocare il surriscaldamento dell'abitacolo.

Il divieto si applica anche quando:

  •  i finestrini siano parzialmente aperti;
  •  il veicolo sia temporaneamente parcheggiato all'ombra;
  •  il veicolo sia dotato di sistemi di ventilazione o climatizzazione non permanentemente funzionanti;
  • sia previsto un allontanamento del proprietario o del detentore per un periodo ritenuto breve.

6. È vietato collocare o mantenere animali all'interno di trasportini, gabbie o altri contenitori esposti al sole, collocati in ambienti surriscaldati o privi di adeguata ventilazione.

7. È vietato legare o trattenere gli animali mediante catene, corde o altri sistemi di contenzione in aree prive di adeguata ombreggiatura, ventilazione e costante disponibilità di acqua fresca ovvero in qualsiasi condizione che impedisca loro di raggiungere autonomamente zone d'ombra o punti di abbeveraggio.

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 20/07/2026