Ordinanza Contingibile e Urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. - Misure urgenti e necessarie al fine di contenere la diffusione del COVID-19 - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto nel periodo natalizio

Data di pubblicazione:
07 Dicembre 2021
Ordinanza Contingibile e Urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. - Misure urgenti e necessarie al fine di contenere la diffusione del COVID-19 - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto nel periodo natalizio

Si comunica alla cittadinanza che con l'ordinanza N. 32 del 07/12/2021:

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dalle ore 00:01 di mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 24:00 di giovedì 6 gennaio 2022, nei luoghi all’aperto ove siano organizzate manifestazioni di qualsivoglia natura e in tutte le zone in cui si venga a creare un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, come
 
ad esempio: luoghi di aggregazione, mercatini di Natale, mercati, esposizioni, manifestazioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto e, in ogni caso, nelle seguenti vie e piazze:
- Via Rianese, tratto compreso fra Via F. Petrarca e Via Taddeide;
- Piazza degli Eroi;
- Via della Repubblica;
- Via Giuseppe Mazzini;
- Via 24 Maggio;
- Piazza Piombino;
- Via Umberto I°;
- Via Vittorio Emanuele III°;
- Via Regina Margherita;
- Piazza Garibaldi;
- Piazza 3 Novembre;
- Piazza Cesare Battisti;
- Piazza Gran Sasso;
- Largo Montechiara;
- Pista di Pattinaggio.


In tali situazioni l’obbligo della mascherina è previsto anche qualora si rispettasse il distanziamento imposto dalla normativa.


È fatto obbligo, inoltre, per tutti gli esercenti e gli organizzatori di tali eventi, oltre l’obbligo della mascherina, essere in possesso del certificato verde (green pass) base.


Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie e/o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, sulla base di idonea certificazione medica indicante la sola esclusione dall’obbligo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 21 Febbraio 2024