Divieto abbruciamento residui vegetali e obbligo pulizia terreni

Data di pubblicazione:
23 Maggio 2017
Divieto abbruciamento residui vegetali e obbligo pulizia terreni
Si rende noto a tutta la cittadinanza che, con ordinanza n. 47 del 23.05.2017 è disposto quanto segue in merito all'abbruciamento dei residui vegetali e alla pulizia dei terreni:
 
- Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, ovvero dal 15 giugno al 30 settembre 2017è vietato, in prossimità dei boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio comunale, compiere qualunque azione che possa arrecare pericolo di incendio. In particolare è vietato: accendere fuochi per qualsivoglia finalità (barbecue, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei), usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, depositare e l’accendere immondizie di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di lavorazione e usare fuochi d’artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni;

Nel medesimo periodo si prescrivono i seguenti interventi preventivi: i proprietari e/o conduttori di aree agricole e di stabili con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione o incolti, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo d’incendio. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per negligenza o per inosservanza delle prescrizioni impartite.

Ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada vige l’obbligo per i proprietari dei terreni o abitazioni confinanti con le sedi stradali di ogni ordine e grado di tenere regolarmente puliti e tagliati siepi e rami, che si protendono oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o che possano causare il restringimento della sede stradale stessa; agli eventuali trasgressori sarà applicato il disposto art. 29 D.lgs 285 commi 1, 2 e 3 che prevede una sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad €169,00, in concomitanza all’applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e della Legge 353/2000.

Ai proprietari di terreni incolti che non provvedano al taglio della vegetazione cresciuta in modo irregolare sarà applicata la sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00 con obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del disposto art. 16 della Legge 689 così come modificato dall’ art. 6bis della Legge 125/2008 e così come recepito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 19.02.2010. In caso di inadempienza il Comune provvederà alla pulizia dei terreni con addebito delle spese ai legittimi proprietari.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 21 Febbraio 2024