Si comunica che la Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014) ha introdotto una novità sostanziale nei rapporti tra ente pubblico e fornitori denominata split payment (scissione dei pagamenti).
Il nuovo obbligo normativo dispone che tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 a favore degli enti pubblici siano pagate al fornitore per la sola parte imponibile, mentre l'importo dell'Iva dovrà essere versato direttamente all'erario da parte dell'ente pubblico.
Le fatture emesse continueranno a riportare la quota imponibile della fornitura/servizio e l'imposta sul valore aggiunto e dovranno contenere la dicitura "Iva versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72".
Si precisa che il meccanismo dello split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge.
Allegati:
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015